INCENTIVI STATALI
NORMATIVA
La Legge Finanziaria del 2008 (L. n°244 del 24/12/2007) ha prorogato a tutto il 2010 i benefici fiscali introdotti con la Legge Finanziaria del 2007 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La Legge permette di usufruire di
detrazioni fiscali fino al 55% su tutti quegli interventi volti a ridurre la dispersione energetica almeno del 30-40% ed i consumi energetici per il riscaldamento invernale almeno del 20%.
Nello specifico, le detrazioni statali riguardano - tra le altre:
A)
Spese per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, sostenute entro il 31/12/2010 e documentate, per interventi che consentono un
risparmio energetico annuale di almeno il 20% rispetto ai valori di legge: la quota di detrazione pari al 55% della spesa sostenuta va ripartita in quote annuali di pari importo in numero variabile da 3 a 10, a scelta del contribuente (per le spese sostenute dal 2009 in poi le rate sono invece 5), fino a concorrenza dei limiti massimi di detrazione indicati per ciascuna tipologia di intervento. L'importo massimo detraibile è di 100.000 euro.
B)
Spese per strutture opache verticali (pareti), orizzontali (tetti e pavimenti) e finestre comprensive d'infissi, sostenute entro il 31/12/2010 per l'isolamento termico dell'edificio e documentate; la quota di detrazione pari al 55% della spesa sostenuta va ripartita in quote annuali di pari importo in numero variabile da 3 a 10, a scelta del contribuente (per le spese sostenute dal 2009 in poi le rate sono invece 5), fino a concorrenza dei limiti massimi di detrazione indicati per ciascuna tipologia di intervento. L'importo massimo detraibile è di 60.000 euro. I valori limite annuali di fabbisogno di energia, nonché quelli di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'art. 1 della Legge n° 296 del 27/12/2006, sono definiti nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11/03/2008 coordinato con Decreto del 26/01/2010, attuazione dell'art. 1, comma 24 lett. a), della Legge n° 24/12/2007 n° 244.
C)
Spese per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici ed industriali sostenute entro il 31/12/2010 e documentate; la quota di detrazione pari al 55% della spesa sostenuta va ripartita in quote annuali di pari importo in numero variabile da 3 a 10, a scelta del contribuente (per le spese sostenute dal 2009 in poi le rate sono invece 5), fino a concorrenza dei limiti massimi di detrazione indicati per ciascuna tipologia di intervento. L'importo massimo detraibile è di 60.000 euro.
La Finanziaria 2008 ha esteso questa detrazione anche alle spese sostenute per la
sostituzione d'impianti non a condensazione e per la
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, sostenute fino al 31/12/2010.
Tali agevolazioni rientrano in un più ampio progetto di politica energetica nazionale volto allo
sviluppo dell'efficienza energetica mediante la promozione delle
fonti di energia rinnovabili.
VADEMECUM PER USUFRUIRE DEI BENEFICI
Il Decreto del Ministero dell'Economia (così come modificato dai DM 26/10/2007, DM 07/04/2008 e DM 06/08/2009) e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 36 del 31/05/2007 stabiliscono le
modalità per usufruire dei benefici fiscali, vale a dire:
- I SOGGETTI ammessi alla detrazioni: i beneficiari sono tutti i contribuenti, sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, che affrontano
spese per lavori volti al risparmio energetico su edifici da loro posseduti o detenuti (proprietari, usufruttuari, inquilini, condomini, familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile che abbiano sostenuto le spese, etc.).
- Gli EDIFICI interessati: tutti gli edifici purché esistenti (ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata) e già dotati di impianto di riscaldamento (eccezion fatta per l'installazione dei
pannelli solari). Sono dunque esclusi gli edifici di nuova costruzione o in via di edificazione. Per le ristrutturazioni che prevedono il frazionamento in più unità abitative, è possibile godere del beneficio mantenendo un unico impianto termico centralizzato che serve tutte le unità. Nel caso di interventi che prevedano la completa demolizione dell'immobile sarà possibile godere del beneficio fiscale solo se ci sarà una fedele ricostruzione dell'immobile. Di conseguenza, sono esclusi tutti i lavori di ampliamento.
- Gli INTERVENTI agevolati: l'intervento deve configurarsi A) come sostituzione di un elemento già esistente e non come una nuova installazione, B) deve delimitare un locale riscaldato verso l'esterno o verso altri locali non riscaldati, C) deve garantire un valore di trasmittanza termica inferiore a quello previsto dalla tabella n. 2 del DM del 26/01/2010.
- Gli ADEMPIMENTI necessari e le COMUNICAZIONI:
- rivolgersi a personale abilitato alla progettazione di edifici e di impianti iscritto ad un Ordine o ad un Collegio Professionale (ingegnere, architetto, perito, geometra, etc.). In base al DM 06/08/2009 l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal Direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate ed esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici;
- acquisire tutta la documentazione necessaria attestante la rispondenza dell'intervento effettuato ai requisiti richiesti dalla legge (ossia l'asseverazione redatta dal tecnico abilitato nella quale deve essere asseverato il valore di trasmittanza);
- inviare la predetta documentazione all'ENEA attraverso il sito http://finanziaria2010.enea.it (per i lavori terminati nel 2010) entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere;
- pagare gli interventi mediante bonifico bancario o postale dai quali risulta la causale del versamento, il numero della fattura e la relativa data di emissione, il codice fiscale di chi effettua il pagamento e la partita iva o il codice fiscale del beneficiario;
- conservare tutta la documentazione per almeno cinque anni: A) fatture relative alle spese sostenute, B) ricevuta del bonifico bancario o postale , C) ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
IL CONTO ENERGIA
A partire dal 2005 è entrato in vigore in Italia il decreto che offre l'opportunità ai privati, alle imprese e agli enti pubblici di usufruire di
incentivi da parte dello Stato per l'installazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica. L'incentivo, della durata di 20 anni, viene erogato in "
conto energia" ed è proporzionale all'energia elettrica prodotta. La richiesta deve avvenire entro 60 giorni dalla fine dei lavori di installazione.
Lo scopo del decreto, aggiornato nel 2007 per snellire la procedura da un punto di vista burocratico, è quello di promuovere l'utilizzo delle
fonti rinnovabili per la creazione di energie e favorisce con tariffe incentivanti soprattutto gli
impianti fotovoltaici integrati nell'edificio, ma non esclude gli impianti non integrati o parzialmente integrati.
Il
conto energia permette di rivendere l'energia elettrica prodotta dal proprio impianto fotovoltaico direttamente al Gestore del servizio elettrico (GSE) ad un importo vantaggioso che viene stabilito inizialmente e che resta invariato per 20 anni: in pratica, il proprietario dell'impianto fotovoltaico vende tutta l'energia prodotta dal proprio impianto al Gestore del servizio elettrico ad un prezzo maggiore (che varia in considerazione di diversi coefficienti) di quello praticato dal Gestore stesso nel momento in cui questo rivende l'energia al proprietario dell'impianto per il proprio fabbisogno domestico. Il risultato è una drastica riduzione dell'importo contenuto nella bolletta.